- • “1077” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1611” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1934” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRP
5 febbraio 2026 Fonte MySolution IN BREVE • Definiti dall’AE i codici tributo per l’imposta sostitutiva sulle indennità turno, per lavoro notturno e nei giorni festivi • Istituiti dall’AE i codici tributo per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei CCNL • Bonus ZES: i chiarimenti esplicativi dell’INPS • Gestione separata: le aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2026 • Lavoratori domestici: l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2026 • INPS: determinazione per l’anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera • INPS: il nuovo massimale per i trattamenti a sostegno del reddito per l’anno 2026 • Lavoratori extra UE: definiti i nuovi costi di rimpatrio • Autoimpiego decreto Coesione: tutto pronto per l’inizio della formazione per gli under 35 anni APPROFONDIMENTI • Pubblicati i codici tributo per l’imposta sostitutiva sulle indennità turno, per lavoro notturno e nei giorni festivi • Le novità dell’AE sull’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei CCNL • Al via l’accreditamento dei soggetti formatori del Progetto per l’Autoimpiego PRINCIPALI SCADENZE IN BREVE IMPOSIZIONE FISCALE
Definiti dall’AE i codici tributo per l’imposta sostitutiva sulle indennità turno, per lavoro notturno e nei giorni festivi
Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 gennaio 2026, n. 2
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 29 gennaio 2026, n. 2 – ha reso noto d’aver definito i codici tributo che i sostituti d’imposta devono utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Istituiti dall’AE i codici tributo per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei CCNL
Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 gennaio 2026, n. 3
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 29 gennaio 2026, n. 3 – ha reso noto d’aver istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Bonus ZES: i chiarimenti esplicativi dell’INPS
INPS, Circolare 3 febbraio 2026, n. 10
L’INPS – con Circolare del 3 febbraio 2026, n. 10 – ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’art. 24 , D.L. n. 60/2024 in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornisce indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.
Nel modulo di istanza on line devono essere indicate, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 , del D.I. 7 gennaio 2025, le seguenti informazioni:
- • i dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
- • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
- • l’indicazione della tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
- • l’indicazione della regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della presente circolare;
- • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- • Per potere esporre l’agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EZES”, avente il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”;
- • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
INPS, CONTRIBUZIONE
Gestione separata: le aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2026
INPS, Circolare 3 febbraio 2026, n. 8
L’INPS – con Circolare del 3 febbraio 2026, n. 8 – ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Al riguardo, le suddette aliquote contributive sono le seguenti:
Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale 1A – 1E amministratore di societa, associazione e altri enti con o senza personalita giuridica 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1B sindaco di societa, associazione e altri enti con o senza personalita giuridica 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1C revisore di societa, associazione e altri enti con o senza personalita giuridica 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1D liquidatore di societa’ 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 02 collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 03 partecipante a collegi e commissioni 33,00 0,50 0,22 33,72 04 amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001) 33,00 0,50 0,22 33,72 05 dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 R5 incarichi di ricerca – incarichi di ricerca– art. 22-ter legge 30 dicembre 2010, n.240” 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 06 co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 07 venditore porta a porta 33,00 0,50 0,22 33,72 09 rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44) 33,00 0,50 0,22 33,72 11 collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa. 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 12 rapporti di co. co. co. prorogati 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 13 associati in partecipazione (dal 2004 al 2015) 33,00 0,50 0,22 33,72 14 formazione specialistica 33,00 0,50 0,22 33,72 17 consulente parlamentare 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 18 collaborazioni coordinate e continuative – d.lgs. n. 81/2015 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 19 amministratore di enti locali iscritti in gs come liberi professionisti 25,00 0,50 0,22 0,35 26,07 20 collaborazioni coordinate e continuative covid19 – ordinanza 24 ottobre 2020 d.p.c.m. protezione civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 Al fine del calcolo della contribuzione dovuta, l’aliquota (comprensiva dell’aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2026, l’aliquota è confermata al 24%.
Lavoratori domestici: l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2026
INPS, Circolare del 3 febbraio 2026, n. 9
L’INPS – con Circolare del 3 febbraio 2026, n. 9 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Nel dettaglio, le aliquote contributive per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono le seguenti:
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo di quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a € 9,61 oltre € 9,61 fino a € 11,70 oltre € 11,70 € 8,52 €9,61 € 11,70 € 1,70 (0,43) (2) € 1,92 (0,48) (2) € 2,34 (0,59) (2) € 1,71 (0,43) (2) € 1,93 (0,48) (2) € 2,35 (0,59) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) (2) € 1,25 (0,31) (2) (1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. INPS: determinazione per l’anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera
INPS, Circolare 30 gennaio 2026, n. 6
L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2026, n. 6 – ha comunicato, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2026, ad € 32,30.
Per gli equipaggi delle navi da pesca è previsto un limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi, pari per l’anno 2026 ad € 32,30 ferma restando l’applicazione dei minimali di retribuzione, previsti dal D.L. n. 402/1981, se superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente. Per l’anno 2025 la retribuzione convenzionale è fissata in € 808,00 mensili (32,30 x 25 gg.).
Anche per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad € 32,30, ragguagliato a € 58,13, fatto salvo quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2026 in € 56.224,00 e l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.685.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: il nuovo massimale per i trattamenti a sostegno del reddito per l’anno 2026
INPS, Circolare 28 gennaio 2026, n. 4
L’INPS – con Circolare del 28 gennaio 2026, n. 4 – ha reso noti gli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e IDIS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2026.
Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l’importo lordo mensile è pari ad € 1.423,69 che diventa € 1.340,56, al netto della riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 pari al 5,84%.
Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è pari ad € 1.708,44 (lordo) ed € 1.608,66 (netto).
L’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da € 1.407,77 ad € 2.049,90 in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore ad € 2.592,03 oppure superiore ad € 4.097,35), mentre l’assegno emergenziale va da € 2.899,50 ad € 4.571,55.
L’assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo va da € 2.780,97 ad € 4.350,50, sempre parametrato alla fascia retributiva.
La circolare prevede anche gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.
I massimali vanno da € 1.407,77 ad € 2.049,90 in relazione alla retribuzione mensile lorda.
L’indennità NASPI e DIS-COLL è pari ad € 1.584,70.
Invece, l’importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è pari ad € 1.456,72.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Lavoratori extra UE: definiti i nuovi costi di rimpatrio
D.M. 21 maggio 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15 è stato pubblicato il decreto Min. Interno 21 maggio 2025, recante “Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2025”.
Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha elevato per l’anno 2025 da € 2.864,77 ad € 3.637,87 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente.
Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l’art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.
In base all’art. 24, D.Lgs. n. 286/1998, la sanzione accessoria può essere comminata anche ai datori di lavoro stagionale che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari, per la propria attività.
Il costo medio di rimpatrio trova applicazione anche nei confronti dello straniero, cui la carta Blu UE è stata rifiutata o, se già rilasciata, revocata secondo l’art. 27-quater del T.U. immigrazione.
Infine, secondo l’art. 27-quinquies del T.U. immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell’art. 27-sexies).
LAVORO AUTONOMO
Autoimpiego decreto Coesione: tutto pronto per l’inizio della formazione per gli under 35 anni
D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2026, n. 95
A decorrere dal 21 gennaio 2026, sul sito istituzionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito è aperta la fase di accreditamento dei soggetti attuatori per la formazione prevista all’interno del “Progetto per l’Autoimpiego” (PpA), finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Next Generation EU – Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
L’iniziativa – regolamentata dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2025) – è realizzata con una partnership istituzionale che coinvolge Ente Nazionale Microcredito, Invitalia e Sviluppo Lavoro Italia e mira a fornire servizi di formazione e accompagnamento specialistico per l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali finanziate dalle misure:
- • Resto al Sud 2.0
- • Autoimpiego Centro-Nord,
gestite da Invitalia e rivolte ai giovani under 35.
APPROFONDIMENTI IMPOSIZIONE FISCALE
Pubblicati i codici tributo per l’imposta sostitutiva sulle indennità turno, per lavoro notturno e nei giorni festivi
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Tra le principali novità in ambito fiscale nel rapporto di lavoro si segnala quella inerente l’imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo: per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad € 1.500.
Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad € 40.000.
Ora, l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 29 gennaio 2026, n. 2 – ha definito i relativi codici.
A mente di quanto previsto dall’art. 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, tali maggiorazioni e indennità sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Nel dettaglio, i codici tributo da utilizzare con il mod. F24 sono i seguenti:
- • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In disparte, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 29 gennaio 2026, n. 4 – ha reso noto d’aver istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
I codici tributo in commento sono i seguenti:
- • “1077” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1611” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- • “1934” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRP
