20 Marzo 2026, di Teresa Barone – PMI.it
Consegnare ogni anno un’informativa scritta sui rischi del lavoro da remoto non è più una buona prassi: con la legge annuale per le PMI, approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa un obbligo codificato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti.
Legge PMI 2026, lavoro agile nel Testo Unico sulla Sicurezza
L’articolo 11 della legge PMI modifica il D.Lgs. 81/2008 aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 3. La disposizione riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: l’abitazione del dipendente, gli spazi di coworking, qualsiasi ambiente scelto dal lavoratore al di fuori dei locali aziendali.
Sebbene la norma sia inserita nella legge dedicata alle piccole e medie imprese, la sua portata è generale: si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione. Non si tratta comunque di un obbligo inedito. L’articolo 22 della legge n. 81 del 2017 — che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento italiano — prevedeva già la consegna annuale di un’informativa scritta. La riforma del 2026 rafforza questo principio inserendolo direttamente nel Testo Unico e prevedendo sanzioni esplicite in caso di mancato adempimento.
I rischi dello smart working da segnalare ai dipendenti
Il documento informativo deve individuare due categorie di rischi:
- i rischi generali connessi all’attività lavorativa, come lo stress lavoro-correlato e l’affaticamento visivo da uso prolungato degli schermi;
- i rischi specifici legati alla modalità agile, tra cui ergonomia della postazione domestica, postura, organizzazione delle pause e sicurezza elettrica dell’ambiente in cui si lavora.
La norma menziona espressamente i videoterminali: gli obblighi relativi all’uso di computer e dispositivi digitali si assolvono, nel lavoro agile, proprio attraverso questa informativa annuale. Il documento deve fornire indicazioni concrete e operative, non generiche. La consegna può avvenire anche in formato digitale, purché sia verificabile la ricezione da parte del destinatario.
Informativa annuale a lavoratori e RLS
L’informativa va consegnata con cadenza almeno annuale — e aggiornata ogni volta che cambiano mansioni, strumenti o condizioni di rischio rilevanti — a due soggetti distinti:
- al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, a prescindere dal numero di giornate lavorate da remoto;
- al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiamato a esercitare un controllo diffuso sulla qualità delle misure adottate dall’azienda.
La norma ribadisce in parallelo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Nel lavoro agile la sicurezza si fonda su una responsabilità condivisa: l’azienda fornisce le informazioni, il dipendente è tenuto ad applicarle nell’ambiente in cui svolge la prestazione.
Le sanzioni per chi non invia l’informativa
La mancata consegna dell’informativa non è più una violazione formale. Il nuovo articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro inadempiente l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La sanzione scatta indipendentemente dal verificarsi di infortuni: il legislatore considera la consegna dell’informativa lo strumento preventivo essenziale per tutelare chi lavora fuori dai locali aziendali.
Per tutte le aziende che utilizzano il lavoro agile — di qualsiasi dimensione — verificare l’aggiornamento e la regolare consegna di questo documento diventa un adempimento da non rimandare.
